Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:
Art. 16-bis.
(Carattere volontario e reversibilità).
1. Il datore di lavoro ed il lavoratore hanno la facoltà di scegliere la modalità di lavoro agile.
2. Il datore di lavoro che rifiuti di accordare al lavoratore la modalità di lavoro agile ha l'onere di addurre le ragioni oggettive ostative a sostegno del rifiuto medesimo.
3. Il lavoratore può optare per la modalità di lavoro agile e ciò non costituisce causa di risoluzione del rapporto di lavoro, né di modifica delle condizioni lavorative dello stesso.