Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Se i contraenti stabiliscono un luogo di lavoro nell'accordo di cui all'articolo 16, comma 1, in caso di trasferta, ai fini fiscali e contributivi si applica l'articolo 51, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Se l'accordo non contiene l'indicazione del luogo di lavoro, in caso di trasferta, ai fini fiscali e contributivi si applica l'articolo 51, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per le relative indennità e i rimborsi spettanti.