Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:
Art. 14-bis.
(Salute e sicurezza nel rapporto di lavoro coordinato e continuativo).
1. Il committente garantisce la salute e la sicurezza del lavoratore con il quale contrae un rapporto di lavoro coordinato e continuativo e, a tal fine, consegna altresì al lavoratore, con cadenza almeno annuale qualora il rapporto lavorativo non sia più breve, un'informativa scritta nella quale sono individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi alla specificità o alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro.
2. Il lavoratore è tenuto a cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal committente per fronteggiare i rischi connessi all'esecuzione della prestazione all'esterno o all'interno dei locali aziendali.