Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:
Art. 13-bis.
(Disposizioni in materia di tutela contro la malattia).
1. Per gli iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, i periodi di malattia, certificata come conseguente a trattamenti terapeutici di malattie oncologiche, sono equiparati alla degenza ospedaliera.
2. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze pur l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.