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Legislatura XVII

Proposta emendativa 12.02. in XI Commissione in sede referente riferita al C. 4135

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/02/2017  [ apri ]
12.02.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Indennità in caso di violenza di genere).

  1. Viene estesa alla lavoratrice autonoma l'indennità a titolo di congedo in caso subisca una comprovata violenza ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo n. 80 del 2015.
  2. L'INPS provvederà ad erogare l'indennità per tre mesi in base ad una quota mensile pari al 20 per cento calcolato sull'ultima denuncia dei redditi presentata dalla lavoratrice autonoma.
  3. Per fruire del congedo e dell'indennità occorre avere un rapporto di lavoro autonomo in corso di svolgimento, ed essere inserite nei percorsi certificati dai servizi sociali del Comune di appartenenza, dai centri anti violenza o dalle case rifugio.