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Legislatura XVII

Proposta emendativa 12.01. in XI Commissione in sede referente riferita al C. 4135

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/02/2017  [ apri ]
12.01.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Congedi parentali).

  1. Il trattamento economico di cui all'articolo 1, comma 788, settimo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è corrisposto limitatamente ad un periodo di sei mesi entro i primi tre anni di vita del bambino.
  2. Alla copertura dell'onere della disposizione di cui al comma 1, valutato in 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.