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Legislatura XVII

Proposta emendativa 11.13. in XI Commissione in sede referente riferita al C. 4135

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/02/2017  [ apri ]
11.13.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Al fine di consentire l'accesso dei liberi professionisti ai contratti di rete, in tutti i casi in cui è previsto per le imprese, all'articolo 3 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
  «4-sexies. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano altresì ai lavoratori autonomi ed ai soggetti esercenti attività libero-professionali.
  4-septies. I professionisti iscritti ad ordini o collegi soddisfano gli oneri di registrazione di cui al comma 4-quater mediante deposito del contratto presso l'ordine o collegio professionale di appartenenza, e informano tempestivamente l'ordine o il collegio di ogni modifica del contratto di rete, anche relativamente ai soggetti partecipanti.
  4-octies. I professionisti sono tenuti a depositare il contratto nell'apposito registro dei contratti di rete, presso le Camere di Commercio, che ne danno tempestiva comunicazione agli ordini professionali di appartenenza; questi ultimi sono altresì tenuti a comunicare tempestivamente alle parti sottoscrittrici del contratto e alle Camere di commercio interessate ogni provvedimento disciplinare inerente i professionisti stessi.
  4-novies. Le attività professionali espletate dal professionista nell'ambito dei contratto di rete sono considerate equivalenti all'attività professionale tipica sotto il profilo fiscale e contributivo. Conseguentemente, le disposizioni di cui al comma 4-quinquies si applicano solo ove compatibili».