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Legislatura XVII

Proposta emendativa 7.200. in Assemblea riferita al C. 4135-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 07/03/2017  [ apri ]
7.200.
approvato

  All'articolo 7, apportare le seguenti modificazioni:
   al comma 2, dopo le parole: del presente articolo, aggiungere le seguenti: nonché dall'articolo 8, comma 1, e sostituire le parole: 31 dicembre 2016 con le seguenti: 31 dicembre 2017;
   dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Alle minori entrate derivanti dal comma 1, valutate in 3 milioni di euro per l'anno 2018 e in 1,8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede ai sensi dell'articolo 21, comma 2;
   al comma 3, sostituire le parole: dal 1o gennaio 2017 con le seguenti: dalla data di entrata in vigore della presente legge;
   al comma 7, sopprimere le parole: a decorrere dal 1o gennaio 2017;
   dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
  7-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da 3 a 7, valutati in 5,26 milioni di euro per l'anno 2017, 5,11 milioni di euro per l'anno 2018, 5 milioni di euro per l'anno 2019, 5,14 milioni di euro per l'anno 2020, 5,24 milioni di euro per l'anno 2021, 5,34 milioni di euro per l'anno 2022, 5,45 milioni di euro per l'anno 2023, 5,57 milioni di euro per l'anno 2024 e 5,68 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede ai sensi dell'articolo 21, comma 2.
   dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
  8-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 8, valutati in 0,36 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017, si provvede ai sensi dell'articolo 21, comma 2.

  Conseguentemente, all'articolo 8, apportare le seguenti modificazioni:
   al comma 1, dopo le parole: convegni e congressi aggiungere le seguenti:, comprese quelle di viaggio e soggiorno;
   dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione del comma 1, valutate in 40,2 milioni di euro per l'anno 2018 e in 23,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede ai sensi dell'articolo 21, comma 2.

  Conseguentemente, all'articolo 12, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, valutati in 10,7 milioni di euro per l'anno 2017, 11,1 milioni di euro per l'anno 2018, 11,3 milioni di euro per l'anno 2019, 11,4 milioni di euro per l'anno 2020, 11,9 milioni di euro per l'anno 2021, 12 milioni di euro per l'anno 2022, 12,3 milioni di euro per l'anno 2023, 12,4 milioni di euro per l'anno 2024 e 12,6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede ai sensi dell'articolo 21, comma 2.

  Conseguentemente, all'articolo 13, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 3, valutati in 70.000 euro per l'anno 2017, si provvede ai sensi dell'articolo 21, comma 2.

  Conseguentemente, all'articolo 21 apportare le seguenti modificazioni:
   al comma 1, sopprimere il secondo periodo;
   dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Il Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto- legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è incrementato di 35 milioni di euro per l'anno 2017.
   al comma 2, alinea, sostituire le parole da: valutati in 7,30 milioni di euro fino a: 43,94 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025 con le seguenti: nonché dai commi 1 e 1-bis del presente articolo, complessivamente pari a 55,89 milioni di euro per l'anno 2017, 61,67 milioni di euro per l'anno 2018, 46,46 milioni di euro per l'anno 2019, 46,7 milioni di euro per l'anno 2020, 47,3 milioni di euro per l'anno 2021, 47,5 milioni di euro per l'anno 2022, 47,91 milioni di euro per l'anno 2023, 48,13 milioni di euro per l'anno 2024 e 48,44 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025;
   al comma 2, lettera a), sostituire le parole: 7,30 milioni di euro per l'anno 2016, 54,34 milioni di euro per l'anno 2017, 41,87 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: 46,21 milioni di euro per l'anno 2017, 43,61 milioni di euro per l'anno 2018;
   al comma 2, sostituire la lettera c), con la seguente: c) quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2017, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
   al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere le seguenti:
    c-bis) quanto a 16,16 milioni di euro per l'anno 2018, mediante il versamento all'entrata del bilancio dello Stato da parte dell'INPS, in deroga a quanto previsto dall'articolo 5 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, di una quota pari a 16,16 milioni di euro per l'anno 2018 delle entrate derivanti dall'aumento contributivo di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, con esclusione delle somme destinate al finanziamento dei fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione continua di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni;
    c-ter) quanto a 4,5 milioni di euro per l'anno 2017,1,9 milioni di euro per l'anno 2018 e 4,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 107, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
   sostituire i commi 3 e 4 con il seguente:
  3. Nel caso in cui siano in procinto di verificarsi nuovi o maggiori oneri rispetto alle previsioni di spesa indicate agli articoli 7, commi 7-bis e 8-bis, 12, comma 1-bis, e 13, comma 3-bis, si applicano le procedure per la compensazione degli effetti finanziari previste dall'articolo 17, commi da 12 a 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, utilizzando prioritariamente le risorse accantonate e rese indisponibili, ai sensi del comma 5 del presente articolo, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 204, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. A tal fine, il Ministro dell'economia e delle finanze, anche avvalendosi del sistema permanente di monitoraggio e valutazione istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 28 giugno 2012, n. 92, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dagli articoli 7, commi da 3 a 8, 12, comma 1, e 13, comma 3, della presente legge;
   al comma 5, sostituire il primo periodo con il seguente: In relazione a quanto previsto dal comma 3, è accantonato e reso indisponibile a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 204, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, un importo complessivo pari al 50 per cento degli oneri indicati agli articoli 7, commi 7-bis e 8-bis, 12, comma 1-bis, e 13, comma 3-bis fino all'esito del monitoraggio previsto dal secondo periodo del comma 3.

da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4 bis, del Regolamento