Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
5-bis. Il lavoratore o la lavoratrice di cui al comma 3 che decide di non usufruire totalmente o parzialmente del congedo parentale può usufruire dello stesso trattamento economico per sostenere i costi, documentati, relativi ai servizi di cura del bambino.
5-ter. Agli oneri derivanti dal comma 5-bis, pari a euro 10 milioni a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini dei bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.