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Legislatura XVII

Proposta emendativa 6.01. in Assemblea riferita al C. 4135-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 07/03/2017  [ apri ]
6.01.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6.1.
(Delega al Governo in materia di sicurezza e protezione sociale dei lavoratori iscritti alla gestione separata, di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335).

  1. Al fine di rafforzare le prestazioni di sicurezza e di protezione sociale dei lavoratori iscritti alla gestione separata, di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 35 il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, uno o più decreti legislativi nel rispetto del seguente principio e criterio direttivo: abilitare la gestione separate dall'INPS ad attivare prestazioni sociali, finanziate da apposita contribuzione volontaria, con particolare riferimento agli iscritti che hanno subito una significativa riduzione del reddito professionale per ragioni non dipendenti dalla propria volontà o che siano stati colpiti da gravi patologie.
  2. Gli schemi dei decreti legislativi, corredati di relazione tecnica sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi siano espressi, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, i pareri delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari.
  3. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009. n. 196, qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, essi sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi, ivi compresa la legge di bilancio, che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.

ex 6. 011.