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Legislatura XVII

Proposta emendativa 3.04. in Assemblea riferita al C. 4135-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 07/03/2017  [ apri ]
3.04.
inammissibile

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Riorganizzazione dell'iscrizione alla Gestione separata presso l'INPS).

  1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il presidente dell'INPS, con proprio regolamento, riorganizza la gestione separata presso l'INPS, di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in due distinte sezioni A e B. Alla sezione A sono iscritti i soggetti che esercitano attività di lavoro autonomo con propria partita IVA, alla sezione B sono iscritte tutte le restanti tipologie di lavoratori e lavoratrici autonomi tenuti all'iscrizione presso l'apposita gestione separata presso l'INPS.
  2. Agli adempimenti di cui al comma 1 si provvede senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

ex 3. 05.