Sostituirlo con il seguente:
Art. 14-ter. — (Istituzione del tavolo tecnico permanente sul lavoro autonomo e sulla gestione delle Casse di previdenza dei liberi professionisti). — 1. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, anche al fine di ottenere un quadro di riferimento aggiornato, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto, istituisce presso il proprio dicastero, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un tavolo tecnico permanente per il monitoraggio del lavoro autonomo e della gestione delle casse di previdenza dei liberi professionisti, presieduto dal Direttore generale della tutela delle condizioni di lavoro e delle relazioni industriali, cui partecipano comitati ministeriali o interministeriali con il compito di formulare proposte ed indirizzi operativi in materia di politiche del lavoro autonomo.
2. Il tavolo tecnico permanente per il monitoraggio del lavoro autonomo e della gestione delle casse di previdenza dei liberi professionisti indica altresì al suo interno un rappresentante per ciascuna sigla sindacale, un rappresentante delle associazioni datoriali e delle associazioni di settore comparativamente più rappresentative a livello nazionale, nonché degli enti previdenziali privati.
3. Ai partecipanti al tavolo non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso di spese o emolumento comunque denominato.
4. Con successivo decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sono definite le modalità organizzative e di funzionamento del tavolo tecnico permanente.