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Legislatura XVII

Proposta emendativa 13.3. in Assemblea riferita al C. 4135-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 07/03/2017  [ apri ]
13.3.
inammissibile

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
  4. I lavoratori autonomi e gli iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione, in caso di malattia e infortunio previsti dal presente articolo, non sono soggetti agli studi di settore previsti dall'articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, ai parametri previsti dall'articolo 3, commi da 181 a 189, della legge 23 dicembre 1995, n. 549, né agli indici sintetici di affidabilità fiscale previsti dall'articolo 7-bis del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 2016, n. 225, in relazione al periodo di tempo della malattia o dell'infortunio. A tale fine essi sono tenuti a presentare idonea documentazione medica comprovante la sussistenza delle condizioni della malattia o dell'infortunio ai competenti uffici finanziari entro dieci giorni dal verificarsi dell'evento nonché a comunicare entro il medesimo termine la cessazione delle condizioni legittimanti l'esenzione prevista dal presente comma.
  5. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208:
   a) i commi 67 e 68 sono abrogati;
   b) al comma 69, le parole: «ai commi da 65 a 68» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 65 e 66».

  6. All'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo del comma 5 sono deducibili dalla base imponibile della predetta imposta nei limiti dell'82 per cento del loro ammontare».
  7. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare»;
   b) all'articolo 7, comma 2, secondo periodo, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura dell'82 per cento».

  8. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 5 a 7 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015.

ex 13. 16.