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Legislatura XVII

Proposta emendativa 20.03. in Assemblea riferita al C. 4135-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 09/03/2017  [ apri ]
20.03.

  Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20.1.

  1. Costituiscono rapporto di lavoro subordinato, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, anche le prestazioni di lavoro le cui modalità di esecuzione sono organizzate o coordinate dal committente con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro, anche se rese prevalentemente o esclusivamente al di fuori della sede dell'impresa, e che richiedano, per svolgere la prestazione di lavoro, un'organizzazione, sia pure modesta, di beni e strumenti di lavoro da parte del lavoratore, come ad esempio l'uso del proprio computer o di qualunque dispositivo in grado di generare un trasferimento di dati o voce, oppure del proprio mezzo di trasporto.
  2. Ai rapporti di lavoro di cui al comma 1 regolati mediante contratto di lavoro intermittente non si applicano i limiti anagrafici e quelli temporali di cui all'articolo 13, commi 2 e 3, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.
  3. I lavoratori di cui al comma 1 che hanno prestato attività lavorativa per un periodo superiore a tre mesi hanno diritto di precedenza nelle assunzioni effettuate dal datore di lavoro entro i successivi dodici mesi con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione dei precedenti rapporti di lavoro.
  4. I contratti collettivi o, in mancanza, quello individuale, riconoscono al lavoratore una indennità per l'utilizzo, nonché il riconoscimento delle spese commisurate all'utilizzo, per gli interventi di manutenzione sui beni e sugli strumenti di proprietà del lavoratore utilizzati per lo svolgimento delle prestazioni lavorative.
  5. I rapporti di lavoro di cui al comma 1 possono essere svolti in modalità telelavoro, di cui all'Accordo interconfederale del 9 giugno 2004 per il recepimento dell'accordo-quadro europeo sul telelavoro concluso il 16 luglio 2002 tra UNICE/UEAPME, CEEP E CES, e successive modificazioni, nonché secondo altre modalità di lavoro smart o agile, di cui all'articolo 15 della presente legge o dalla contrattazione collettiva. Al fine di tutelare la salute del lavoratore e assicurare adeguati tempi di riposo, i contratti devono sempre definire misure tecniche ed organizzative necessarie per assicurare la disconnessione del lavoratore dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro al di fuori delle fasce di reperibilità.

ex 20. 03.