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Legislatura XVII

Proposta emendativa 16.01. in Assemblea riferita al C. 4135-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 08/03/2017  [ apri ]
16.01.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Carattere volontario e reversibilità).

  1. Il lavoro agile consegue ad una scelta volontaria del datore di lavoro e del lavoratore interessati. Esso può essere inserito nella descrizione iniziale delle prestazioni del lavoratore ovvero scaturire da un successivo impegno assunto volontariamente.
  2. Il passaggio al lavoro agile implica unicamente l'adozione di una diversa modalità di svolgimento del lavoro, quindi non incide, di per sé, sullo status del lavoratore agile. Il rifiuto del lavoratore di optare per il lavoro agile non costituisce, di per sé, motivo di risoluzione del rapporto di lavoro, né di modifica delle condizioni del rapporto di lavoro del lavoratore medesimo.
  3. Il rifiuto, da parte del datore di lavoro, di accettare la richiesta del lavoratore di poter lavorare in modalità agile deve essere motivata da condizioni ostative oggettive.
  4. La decisione di passare al lavoro agile è reversibile per effetto di accordo individuale o collettivo.

ex 16. 01.