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Legislatura XVII

Proposta emendativa 20.02. in XI Commissione in sede referente riferita al C. 4135

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/02/2017  [ apri ]
20.02.

  Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.
(Tavolo permanente delle professioni).

  1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge è istituito presso il Ministero dello sviluppo economico il Tavolo tecnico permanente delle professioni al fine di:
   a) monitorare l'applicazione e lo stato di attuazione della presente legge;
   b) definire e proporre misure relative alle questioni previdenziali, assistenziali, della formazione, dei compensi e delle controversie, nel settore del lavoro autonomo di cui alla presente legge;
   c) predisporre una relazione annuale da inviare alle competenti commissioni parlamentari sullo stato di attuazione della presente legge.

  2. Al Tavolo di cui al comma 1, è composto da rappresentanti: del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dei sindacati dei lavoratori, delle associazioni datoriali, delle associazioni del settore delle professioni autonome.
  3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministro dello sviluppo economico d'intesa con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono definite le modalità e i criteri relativi all'istituzione e alla funzionalità del Tavolo di cui al presente articolo.
  4. Dall'istituzione del Tavolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.