stampa
Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.100. in II Commissione in sede referente riferita al C. 4130

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 21/06/2017  [ apri ]
1.100.

  Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

Art. 1.
(Modifica al codice penale in materia di frode in danno di persone ultrasessantacinquenni).

  1. Dopo l'articolo 643 del codice penale, approvato con regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, è inserito il seguente:
  «Art. 643-bis. – Frode patrimoniale in danno di persone ultrasessantacinquenni. Chiunque, con mezzi fraudolenti idonei a trarre in inganno, induce una persona di età superiore a sessantacinque anni a dare o promettere indebitamente a sé o ad altri denaro, beni o altra utilità è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 200 a euro 1.500.
  La pena è della reclusione da due a sette anni e della multa da euro 600 a euro 3.000:
   1) se il fatto è commesso nell'abitazione della persona offesa o in altro luogo di privata dimora;
   2) se il fatto è commesso simulando un'offerta commerciale di beni o servizi;
   3) se il fatto è commesso in prossimità di uffici postali o sedi di istituti di credito.

  Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o un'altra circostanza aggravante.».

  Conseguentemente:
   a) all'articolo 2 apportare le seguenti modifiche:
    1) sostituire, nella rubrica, alle parole: «643-bis» le seguenti parole: «643-ter», nonché alla parola: «truffa» la seguente parola: «frode»;
    2) sostituire, al comma 1, la parola: «643» con la seguente: «643-bis»;
    3) sostituire, al comma 1, capoverso, le parole: «643-bis» con le seguenti: «643-ter»; la parola: «truffa» con la seguente parola: «frode»; e le parole «640, secondo comma, numero 2-ter), e 643» con le seguenti parole: «643 e 643-bis»;
   b) all'articolo 3, comma 1, sostituire le parole: «640, secondo comma, numero 2-ter» con le seguenti: «643-bis»;
   c) all'articolo 4, comma 1, sostituire le parole «delitto di truffa, previsto dall'articolo 640, secondo comma, numero 2-ter), del codice penale e delitto di circonvenzione di persone incapaci di cui all'articolo 643 del codice penale» con le seguenti parole: «delitto di circonvenzione di persone incapaci di cui all'articolo 643 del codice penale e delitto di frode patrimoniale in danno di persone anziane di cui all'articolo 643-bis del codice penale».

Il Relatore