Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
«Art. 5-bis.
(Modifica dell'articolo 158 del Codice penale).
1. Dopo il secondo comma dell'articolo 158 del codice penale è inserito il seguente:
«Per i reati previsti dagli articoli 643 e 643-bis il termine della prescrizione decorre dal giorno in cui per la prima volta la persona offesa dal reato o una di esse, in caso di pluralità delle stesse, abbia consapevolezza della condotta fraudolenta o dell'abuso commessi.».