Sostituirlo con il seguente:
Art. 1.
(Modifiche all'articolo 640 del codice penale in materia di truffa).
1. L'articolo 640 del codice penale è sostituito dal seguente:
Art. 640 – (Truffa) – Chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da 102 euro a 2.064 euro.
La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da 618 euro a 3.098 euro:
1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;
2) se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'Autorità.
2-bis) se il fatto è commesso in presenza delle circostanze di cui all'articolo 61, numeri 5), 7), 9) e 11)
2-ter) se il fatto è commesso tramite strumenti informatici o telematici.
Le circostanze attenuanti, diverse da quella prevista dall'articolo 98, concorrenti con le aggravanti di cui al secondo comma, numeri 1), 2), 2-bis) 2-ter), non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti”.
Conseguentemente:
sopprimere gli articoli 2, 3 e 4.
all'articolo 5, comma 1, sostituire la parola: due con la seguente: tre
al titolo sostituire le parole da: e al codice di procedura penale fino alla fine con le seguenti:, concernenti i delitti di truffa e di circonvenzione di persona incapace.