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Legislatura XVII

Proposta emendativa 86.07. in V Commissione in sede referente riferita al C. 4127-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 21/11/2016  [ apri ]
86.07.
ritirato

  Dopo l'articolo 86, inserire il seguente:

Art. 86-bis.
(Coordinamento della disciplina IRES e IRAP con le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 139 del 2015).

  1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 83:
    1) al comma 1, dopo le parole: «decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38» sono aggiunte le seguenti: «e per i soggetti, diversi dalla micro imprese di citi all'articolo 2435-ter del codice civile, che redigono il bilancio in conformità alle disposizioni del codice civile» e le parole «da detti princìpi contabili» sono sostituite dalle seguenti «dai rispettivi principi contabili»;
    2) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
  «1-bis. Ai fini del comma 1, ai soggetti, diversi dalla micro imprese di cui all'articolo 2435-ter del codice civile, che redigono il bilancio in conformità alle disposizioni del codice civile, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni emanate in attuazione del comma 60 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e del comma 7-quater dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38.»;
   b) al comma 2 dell'articolo 96 dopo le parole «conto economico dell'esercizio» sono aggiunte le seguenti «, nonché dei componenti positivi e negativi di natura straordinaria derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda»;
   c) all'articolo 108:
    1) il comma 1 è sostituito dal seguente: «Le spese relative a più esercizi sono deducibili nel limite della quota imputabile a ciascun esercizio.»;
    2) il primo periodo del comma 2 è soppresso;
    3) il comma 3 è sostituito dal seguente comma:
  «3. Le quote di ammortamento dei beni acquisiti in esito agli studi e alle ricerche sono calcolate sul costo degli stessi diminuito dell'importo già dedotto. Per i contributi corrisposti a norma di legge dallo Stato o da altri enti pubblici a fronte dei costi relativi a studi e ricerche si applica l'articolo 88, comma 3»;
   d) al comma 4 dell'articolo 109 la parola «internazionali» è sostituita dalle seguenti «adottati dall'impresa»;
   e) al comma 9 dell'articolo 110 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Sono, tuttavia, applicabili i tassi di cambio alternativi forniti da operatori internazionali indipendenti utilizzati dall'impresa nella contabilizzazione delle operazioni in valuta, purché la relativa quotazione sia resa disponibile attraverso fonti di informazione pubbliche e verificabili.»;
   f) all'articolo 112:
    1) la rubrica è sostituita dalla seguente «Strumenti finanziari derivati»;
    2) il comma 1 è abrogato;
    3) al comma 2 le parole «delle operazioni fuori bilancio in corso» sono sostituite dalle seguenti «degli strumenti finanziari derivati»;
    4) al comma 3-bis: dopo le parole «19 luglio 2002,» sono aggiunte le seguenti: «e per i soggetti, diversi dalla micro imprese di cui all'articolo 2435-ter del codice civile, che redigono il bilancio in conformità alle disposizioni del codice civile»;
    5) al comma 4 le parole: «le operazioni di cui al comma 1 sono poste in essere» sono sostituite dalle seguenti: «gli strumenti finanziari derivati di cui al comma 2 sono iscritti in bilancio»;
    6) al comma 5 le parole: «le operazioni di cui al comma 2 sono poste in essere» sono sostituite dalle seguenti: «gli strumenti finanziari derivati di cui al comma 2 sono iscritti in bilancio»;
    7) il comma 6 è sostituito dal seguente: «6. Ai fini del presente articolo lo strumento finanziario derivato si considera con finalità di copertura in base alla corretta applicazione dei principi contabili adottati dall'impresa».

  2. Nel comma 1 dell'articolo 5 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 dopo le parole «conto economico dell'esercizio» sono aggiunte le seguenti nonché dei componenti positivi e negativi di natura straordinaria derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda».
  3. Il riferimento contenuto nelle norme vigenti di natura fiscale ai componenti positivi o negativi di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 2425 del codice civile, va inteso come riferito ai medesimi componenti assunti al netto dei componenti positivi e negativi di natura straordinaria derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda.
  4. Le disposizioni di cui ai commi precedenti esplicano efficacia con riguardo ai componenti reddituali e patrimoniali rilevati in bilancio a decorrere dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015. Tuttavia, continuano ad essere assoggettati alla disciplina fiscale previgente gli effetti reddituali e patrimoniali sul bilancio di tale esercizio e di quelli successivi delle operazioni che risultino diversamente qualificate, classificate, valutate e imputate temporalmente ai fini fiscali rispetto alle qualificazioni, classificazioni, valutazioni e imputazioni temporali risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2015. In deroga al periodo precedente:
   a) la valutazione degli strumenti finanziari derivati differenti da quelli iscritti in bilancio con finalità di copertura di cui al comma 6 dell'articolo 112 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in essere nell'esercizio in corso al 31 dicembre 2015, ma non iscritti nel relativo bilancio, assume rilievo ai fini della determinazione del reddito al momento del realizzo;
   b) alla valutazione degli strumenti finanziari derivati differenti da quelli iscritti in bilancio con finalità di copertura di cui al comma 6 dell'articolo 112 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, già iscritti in bilancio nell'esercizio in corso al 31 dicembre 2015, si applica l'articolo 112 del predetto testo unico nella formulazione in vigore anteriormente alle modifiche apportate dal presente provvedimento.

  5. Le disposizioni di cui al comma 4 valgono anche ai fini della determinazione della base imponibile di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
  6. Nel primo esercizio di applicazione dei principi contabili di cui all'articolo 9-bis, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, aggiornati ai sensi del comma 3 dell'articolo 12 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 139:
   a) le disposizioni di cui all'articolo 109, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si applicano anche ai componenti imputati direttamente a patrimonio;
   b) i componenti imputati direttamente a patrimonio netto concorrono alla formazione della base imponibile di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 se, sulla base dei criteri applicabili negli esercizi precedenti, sarebbero stati classificati nelle voci di cui alle lettere a) e b) rilevanti ai fini del medesimo articolo 5;
   c) il ripristino e l'eliminazione, nell'attivo patrimoniale, rispettivamente, di costi già imputati a conto economico di precedenti esercizi e di costi iscritti e non più capitalizzabili non rilevano ai fini della determinazione del reddito né del valore fiscalmente riconosciuto; resta ferma per questi ultimi la deducibilità sulla base dei criteri applicabili negli esercizi precedenti;
   d) l'eliminazione nel passivo patrimoniale di passività e fondi di accantonamento, considerati dedotti per effetto dell'applicazione delle disposizioni del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non rileva ai fini della determinazione del reddito; resta ferma l'indeducibilità degli oneri a fronte dei quali detti fondi sono stati costituiti, nonché l'imponibilità della relativa sopravvenienza nel caso del mancato verificarsi degli stessi;
   e) le previsioni di cui alle precedenti lettere c) e d) operano, in quanto compatibili, anche ai fini della determinazione della base imponibile di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

  7. Le disposizioni di cui ai commi da 4 a 6 si applicano anche in caso di variazioni che intervengono nei principi contabili ai sensi del comma 3 dell'articolo 12 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 139 e nelle ipotesi di cambiamento degli obblighi informativi di bilancio conseguenti a modifiche delle dimensioni dell'impresa.
  8. Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali le disposizioni contenute nell'articolo 108, comma 3, ultimo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, vigente anteriormente alle modifiche operate dal presente articolo, continuano ad applicarsi in relazione alle spese sostenute fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2015.
  9. All'articolo 4 del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, dopo il comma 7-quater, è aggiunto il seguente:
  «7-quinquies. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, ove necessario, entro centocinquanta giorni dalla data di approvazione o aggiornamento dei principi contabili di cui al comma 1 dell'articolo 9-bis ad emanare eventuali disposizioni di coordinamento per la determinazione della base imponibile dell'IRES e dell'IRAP».

  10. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono adottate le disposizioni di revisione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 14 marzo 2012, recante «Disposizioni di attuazione dell'articolo 1 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 concernente l'Aiuto alla crescita economica (Ace)», al fine di coordinare la normativa ivi contenuta per i soggetti che applicano i principi contabili internazionali con quella prevista per i soggetti che applicano le disposizioni del presente articolo. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni di revisione delle disposizioni emanate in attuazione del comma 60 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nel rispetto dei criteri ivi indicati, nonché del comma 7-quater dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38.
  11. All'onere derivante dal comma 1, lettera c) pari a 18 milioni di euro per l'anno 2017, a 4,1 milioni di euro per l'anno 2018, a 2,8 milioni di euro per l'anno 2019 e a 0,6 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondenti riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni della legge 27 dicembre 2004 n. 307.

Il Governo