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Legislatura XVII

Proposta emendativa 82.4. in V Commissione in sede referente riferita al C. 4127-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 23/11/2016  [ apri ]
82.4.(nuova formulazione)
approvato

  Al comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti periodi:
  Per l'anno 2017, nel limite complessivo di 15 milioni di euro, secondo i criteri e le modalità di cui all'articolo 1, comma 984 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, agli studenti iscritti ai licei musicali e agli studenti iscritti ai corsi preaccademici, ai corsi del precedente ordinamento e ai corsi di diploma di I e II livello dei conservatori di musica, degli Istituti superiori di studi musicali (ISSM) e delle Istituzioni di formazione musicale e coreutica autorizzate a rilasciare titoli di Alta Formazione ai sensi dell'articolo Il del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, è concesso un contributo una tantum pari al 65 per cento del prezzo finale, per un massimo di euro 2.500 (duemilacinquecento), per l'acquisto di uno strumento musicale nuovo, coerente con il corso di studi. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità attuative, ivi comprese le modalità per usufruire del credito d'imposta, il regime dei controlli nonché ogni altra disposizione necessaria per il monitoraggio dell'agevolazione e per il rispetto del limite di spesa previsto.

  Conseguentemente:
   alla rubrica, dopo le parole: «per i diciottenni» aggiungere le seguenti: «e del bonus strumenti musicali»;
   all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: «300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017» con le seguenti: «285 milioni di euro per l'anno 2017 e 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018».