Dopo l'articolo 79, inserire il seguente:
Art. 79-bis.
(Misure per il rafforzamento della cooperazione internazionale per lo sviluppo).
1. Alla legge 11 agosto 2014, n. 125, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 8:
1) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Una quota del fondo rotativo di cui al comma 1, stabilita dal Comitato interministeriale di cui all'articolo 15 nel limite di 50 milioni di euro, è destinata a costituire un fondo di garanzia per i prestiti concessi dalla Cassa depositi e prestiti Spa ai sensi dell'articolo 22, comma 4. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri e le modalità di operatività del predetto fondo di garanzia»;
2) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
«2-bis. Le risorse dei fondi di cui al presente articolo sono impignorabili»;
b) all'articolo 27, comma 3, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
«c) costituire un fondo di garanzia per prestiti a favore di imprese miste nei Paesi di cui alla lettera a), concessi dalla Cassa depositi e prestiti Spa, da banche comunitarie, da banche extracomunitarie se soggette a vigilanza prudenziale dell'autorità competente del Paese in cui si effettua l'intervento o da fondi direttamente o indirettamente partecipati o promossi dai predetti soggetti».
Dopo l'articolo 79, inserire il seguente:
Art. 79-bis.
(Misure per il rafforzamento della cooperazione internazionale per lo sviluppo).
1. Alla legge 11 agosto 2014, n. 125, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 8:
1) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Una quota del fondo rotativo di cui al comma 1, stabilita dal Comitato interministeriale di cui all'articolo 15 nel limite di 50 milioni di euro, è destinata a costituire un fondo di garanzia per i prestiti concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. ai sensi dell'articolo 22, comma 4. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri e le modalità di operatività del predetto fondo di garanzia.»;
2) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. Le risorse dei fondi di cui al presente articolo sono impignorabili.»;
b) all'articolo 27, comma 3, la lettera c) è sostituita dalla seguente: « c) costituire un fondo di garanzia per prestiti a favore di imprese miste nei Paesi di cui alla lettera a), concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A., da banche comunitarie, da banche extracomunitarie se soggette a vigilanza prudenziale dell'autorità competente del Paese in cui si effettua l'intervento o da fondi direttamente o indirettamente partecipati o promossi dai predetti soggetti.».