Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
10-bis. Al fine di assicurare il sostegno alle famiglie che hanno concluso le procedure di adozione internazionale, il Fondo per le adozioni internazionali di cui al comma 411, dell'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è incrementato di 5 milioni di euro per l'anno 2017.
Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: di 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017 con le seguenti: di 295 milioni di euro per l'anno 2017 e di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018.