Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:
Art. 7-bis.
1. All'articolo 1, comma 43, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, capoverso Art. 25-ter, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Il versamento della ritenuta di cui al comma 1 è effettuato dal condominio quale sostituto d'imposta al raggiungimento della soglia minima di euro 500 dell'ammontare della ritenuta medesima. Il condominio è comunque tenuto all'obbligo di versamento entro il 30 giugno e il 20 dicembre di ogni anno qualora l'importo minimo di euro 500 non sia raggiunto.».