Al comma 30, alla lettera a) premettere la seguente:
0a) investimenti finanziati con avanzo di amministrazione o da operazioni di indebitamento:
1) dei comuni istituiti, nel quinquennio precedente all'anno di riferimento, a seguito dei processi di fusione previsti dalla legislazione vigente; per ciascun esercizio, del triennio 2017-2019, sono considerati esclusivamente i comuni per i quali i processi di fusione si sono conclusi entro il 1o gennaio dell'esercizio di riferimento;
2) dei comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti, per i quali gli enti dispongono di progetti esecutivi redatti e validati in conformità alla vigente normativa, completi del cronoprogramma della spesa.