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Legislatura XVII

Proposta emendativa 64.25. in V Commissione in sede referente riferita al C. 4127-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 23/11/2016  [ apri ]
64.25.(nuova formulazione)
approvato

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
  10-bis. All'articolo 47, comma 9, lettera a), del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, dopo le parole «relativa ai codici SIOPE indicati nella tabella A allegata al presente decreto» sono inseriti i seguenti periodi: «A decorrere dal 2018, nell'ipotesi in cui la spesa relativa ai codici SIOPE di cui alla tabella A sia stata sostenuta da comuni che gestiscono, in quanto capofila, funzioni e servizi in forma associata per conto dei comuni facenti parte della stessa, le riduzioni di cui alla presente lettera sono applicate a tutti i comuni ricompresi all'interno della gestione associata, proporzionalmente alla frazione di spesa loro riferibile. A tal fine, la Regione acquisisce dai comuni capofila idonea certificazione della quota di spesa riferibile ai comuni facenti parte della gestione associata e la trasmette, entro il 30 aprile dell'anno precedente a quello di riferimento, al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero dell'interno, che ne tengono conto in sede di predisposizione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri annuale, di determinazione del fondo di solidarietà comunale. In caso di mancata comunicazione da parte della Regione entro il predetto termine del 30 aprile, il riparto non tiene conto della ripartizione proporzionale tra i comuni compresi nella gestione associata e restano confermate le modalità di riparto di cui al presente articolo».