Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
9-bis. Le disposizioni di cui ai commi da 524 a 536 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, che provvedono al finanziamento del servizio sanitario esclusivamente con risorse dei propri bilanci, compatibilmente con le disposizioni dei rispettivi Statuti e delle conseguenti norme di attuazione.