Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:
Art. 11-bis.
(Riduzione dell'accisa sulla birra).
1. A decorrere dal 1o gennaio 2017 l'aliquota di accisa sulla birra di cui all'Allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, è rideterminata in euro 3,02 per ettolitro e per grado-Plato.
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2017: – 4.800.000;
2018: – 4.300.000;
2019: – 4.500.000.