Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:
Art. 35-bis.
(Interventi in materia di politiche del lavoro).
1. A carico del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, si provvede, nei limiti degli importi rispettivamente indicati, per i seguenti interventi:
a) restituzione dell'anticipazione effettuata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri per interventi di pubblica utilità e socialmente utili nei territori di Genova Cornigliano, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2017;
b) incentivi di cui all'articolo 32, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, che trovano applicazione anche per le assunzioni effettuate fino al 31 dicembre 2017, per cui è autorizzata la spesa di 2,6 milioni di euro per l'anno 2017, di 5,6 milioni di euro per l'anno 2018 e di 3 milioni di euro per l'anno 2019; conseguentemente all'articolo 32, comma 3, primo periodo, dello stesso decreto legislativo n. 150 del 2015, le parole: «2015 e 2016» sono sostituite dalle seguenti: «2015, 2016 e 2017» e dopo le parole: «sono incrementate di 27 milioni di euro per l'anno 2015 e di 27 milioni di euro per l'anno 2016» sono inserite le seguenti «e di 27 milioni di euro per l'anno 2017»;
c) incremento di 15 milioni di euro annui del finanziamento della misura di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 maggio 2014, n. 78; conseguentemente all'articolo 5, comma 1, dello stesso decreto-legge n. 34 del 2014, le parole: «euro 15 milioni annui» sono sostituite dalle seguenti: «euro 30 milioni annui»;
d) finanziamento delle misure di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti dalle imprese del settore del call-center, previste dall'articolo 44, comma 7, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, e successive modificazioni, nella misura di 30 milioni di euro per l'anno 2017.