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Legislatura XVII

Proposta emendativa 22.39. in V Commissione in sede referente riferita al C. 4127-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 23/11/2016  [ apri ]
22.39.
approvato

  Al comma 1, capoverso Art. 26-bis, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
  7-bis. Chiunque, nell'ambito della procedura di cui ai commi precedenti, esibisce o trasmette atti o documenti falsi, in tutto o in parte, ovvero fornisce dati e notizie non rispondenti al vero è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni. In relazione alla certificazione di cui al precedente comma 2, lettera c), resta ferma l'applicabilità degli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, e dell'articolo 12-quinquies del decreto-legge 8 giugno 1902, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni.