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Legislatura XVII

Proposta emendativa 21.020. in V Commissione in sede referente riferita al C. 4127-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 23/11/2016  [ apri ]
21.020.(nuova formulazione)
approvato

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Criteri di determinazione dell'importo dell'indennizzo in favore di figli di vittime di reati intenzionali violenti).

  1. All'articolo 11, comma 3, della legge 7 luglio 2016, n. 122, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ed in particolare, in caso di omicidio commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa, ai figli della vittima».