All'emendamento 59.165, dopo le parole: dell'articolo 58, comma 10 aggiungere il seguente comma:
2. All'articolo 59, dopo il comma 6 è aggiunto il comma:
6-bis. Le specialità farmaceutiche contenenti principi attivi ad origine biosimilare sono considerate a tutti gli effetti equivalenti alle omologhe specialità farmaceutiche contenenti principi attivi ad origine non biosimilare.