All'emendamento 59.165, capoverso comma 13-bis, sostituire le parole da: è vincolata, a decorrere, fino alla fine del comma, con le seguenti: , dall'anno 2017, sono stanziate risorse fino a 500 milioni di euro, e comunque nei limiti delle risorse di cui all'articolo 74, commi 10-bis, 10-ter e 10-quater.
Conseguentemente, all'articolo 74, dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:
10-bis. Al decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, articolo 3, comma 2, il secondo periodo è soppresso.
10-ter. All'articolo 96 del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole: «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti del 94 per cento».
10-quater. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 94 per cento»;
b) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 94 per cento».