All'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: di 300 milioni a decorrere dall'anno 2017 con le seguenti: di 298 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019 e di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.
Conseguentemente, dopo l'articolo 82 aggiungere il seguente:
Art. 82-bis.
(Fondo nazionale per la rievocazione storica).
1. Nello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo è istituito il Fondo nazionale per la rievocazione storica, finalizzato alla promozione di attività, feste e valorizzazione di beni culturali attraverso la rievocazione storica, con una dotazione annuale di due milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019. L'accesso sarà consentito in via diretta alle Regioni, ai Comuni, alle istituzioni culturali e le associazioni di rievocazione riconosciute attraverso appositi Albi tenuti presso i Comuni o già operanti da un minimo di dieci anni, in base a criteri che saranno determinati con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.