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Legislatura XVII

Proposta emendativa 67.8. in V Commissione in sede referente riferita al C. 4127-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 23/11/2016  [ apri ]
67.8.
approvato

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
  7-bis. Al fine di incentivare l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici da parte dei consumatori, la probabilità di vincita dei premi di cui al comma 6 è aumentata del venti per cento, rispetto alle transazioni effettuate mediante denaro contante, per le transazioni effettuate attraverso strumenti che consentano il pagamento con carta di debito e di credito, di cui al comma 3 dell'articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127.
  7-ter. Nelle more dell'attuazione delle misure di cui al comma 6, a decorrere dal 1o marzo 2017, la lotteria nazionale è attuata, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, in via sperimentale limitatamente agli acquisti di beni o servizi, fuori dall'esercizio di attività d'impresa, arte o professione, effettuati da contribuenti, persone fisiche residenti nel territorio dello Stato, mediante strumenti che consentano il pagamento con carta di debito e di credito, di cui al comma 3 dell'articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127.
  7-quater. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, è emanato, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, apposito regolamento disciplinante le modalità tecniche relative alle operazioni di estrazione, l'entità e il numero dei premi messi a disposizione, nonché ogni altra disposizione necessaria per l'attuazione della lotteria.