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Legislatura XVII

Proposta emendativa 67.4. in V Commissione in sede referente riferita al C. 4127-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 23/11/2016  [ apri ]
67.4.
approvato

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  7-bis. All'articolo 25-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
   «2-bis. Il pagamento dei corrispettivi di cui al comma 1 deve essere eseguito tramite conti correnti bancari o postali a loro intestati ovvero secondo altre modalità idonee a consentire all'amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli, che possono essere stabilite con decreto del Ministro delle finanze da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. L'inosservanza della presente disposizione comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal comma 1 dell'articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471».