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Legislatura XVII

Proposta emendativa 35.050. in V Commissione in sede referente riferita al C. 4127-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 23/11/2016  [ apri ]
35.050.(nuova formulazione)
approvato

  Dopo l'articolo 35, inserire seguente:

Art. 35-bis.
(Norme in materia di localizzazione e svolgimento dei servizi di call center).

  1. L'articolo 24-bis del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è sostituito dal seguente:
  «Art. 24-bis. l. Le misure del presente articolo si applicano alle attività svolte da call center indipendentemente dal numero di dipendenti occupati.

  2. Qualora un operatore economico decida di localizzare, anche mediante affidamento a terzi, l'attività di call center fuori dal territorio nazionale in un Paese che non sia membro dell'Unione europea, deve dame comunicazione, almeno trenta giorni prima del trasferimento:
   a) al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nonché all'Ispettorato nazionale del lavoro a decorrere dalla data della sua effettiva operatività a seguito dell'adozione dei decreti di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149, indicando i lavoratori coinvolti; la predetta comunicazione è effettuata dal soggetto che svolge il servizio di call center;
   b) al Ministero dello sviluppo economico, indicando le numerazioni telefoniche messe a disposizione del pubblico ed utilizzate per i suddetti servizi delocalizzati;
   c) al Garante per la protezione dei dati personali, indicando le misure adottate per il rispetto della legislazione nazionale, ed in particolare delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, nonché delle ulteriori disposizioni in materia di registro pubblico delle opposizioni istituito con decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178.

  3. Gli operatori economici che, antecedentemente all'entrata in vigore della presente norma, hanno localizzato, anche mediante affidamento a terzi, l'attività di call center fuori dal territorio nazionale in un Paese che non sia membro dell'Unione europea, devono dame comunicazione ai soggetti di cui al comma 2 nel termine di 60 giorni a decorrere alla data di entrata in vigore della presente legge indicando le numerazioni telefoniche messe a disposizione del pubblico ed utilizzate per i suddetti servizi delocalizzati. La omessa o tardiva comunicazione è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria pari a 10.000 euro per ciascun giorno di ritardo.
  4. In attesa di procedere alla ridefinizione del sistema degli incentivi all'occupazione nei settore dei call center, qualunque tipologia di beneficio, anche fiscale o previdenziale, previsto per detta tipologia di attività, non può essere erogato ad operatori economici che, successivamente all'entrata in vigore della presente legge, delocalizzano le attività di call center in Paesi che non siano membri dell'Unione europea.
  5. Quando un soggetto effettua una chiamata deve essere informato preliminarmente sul Paese in cui l'operatore con cui parla è fisicamente collocato nonché, a decorrere dal novantesimo giorno successivo all'entrata in vigore della presente legge, nell'ipotesi di localizzazione dell'operatore in un paese che non sia membro dell'Unione europea, della possibilità di richiedere che il servizio sia reso tramite un operatore collocato nel territorio nazionale o dell'unione europea, di cui deve essere garantita l'immediata disponibilità nell'ambito della medesima chiamata.
  6. La disciplina di cui al presente articolo si applica anche quando un cittadino è destinatario di una chiamata da un call center.
  7. La omessa o tardiva comunicazione di cui al comma 2 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria pari a 150.000 euro per ciascuna comunicazione omessa o tardi va. Nei casi di cui al comma 2, lettera a), la sanzione è irrogata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali ovvero, dalla data della sua effettiva operatività, dall'Ispettorato nazionale del lavoro. Nei casi di cui al comma 2, lettere b) e c), la sanzione è irrogata, rispettivamente, dal Ministero dello sviluppo economico e dal Garante per la protezione dei dati personali. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui ai commi 5 e 6 comporta la sanzione amministrativa pecuniaria pari a 50.000 euro per ogni giornata di violazione; l'accertamento delle violazioni di cui ai commi 5 e 6 e l'irrogazione della relativa sanzione spettano al Ministero dello sviluppo economico. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 161 del codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, ove la mancata informazione di cui ai commi 5 e 6 del presente articolo integri, altresì, la violazione di cui all'articolo 13 del medesimo decreto legislativo n. 196 del 2003. Al fine di consentire l'applicazione delle predette disposizioni, il Ministero dello sviluppo economico comunica al Garante per la protezione dei dati personali l'accertamento dell'avvenuta violazione.
  8. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, nonché di quanto previsto dall'articolo 130 del codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, anche il soggetto che abbia affidato lo svolgimento di propri servizi ad un call center esterno è considerato titolare del trattamento ai sensi degli articoli 4, comma 1, lettera l), e 28 del medesimo decreto legislativo n. 196 del 2003 ed è conseguentemente responsabile in solido con il soggetto gestore. La constatazione della violazione può essere notificata all'affidatario estero per il tramite del committente.
  9. Qualunque operatore economico che svolge o si avvale di servizi di call center è tenuto a comunicare, nel termine di 10 giorni, su richiesta del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dello sviluppo economico o del Garante per la protezione dei dati personali, la localizzazione del call center destinatario della chiamata, o da quale origina la stessa. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al presente comma comporta la sanzione amministrativa pecuniaria pari a 50.000 euro per ogni violazione.
  10. Per le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori che procedono ad affidamenti di servizi ad operatori di call center l'offerta migliore è determinata al netto delle spese relative al costo del personale, valutato ai sensi dell'articolo 23, comma 16, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ovvero sulla base di accordi con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.
  11. Tutti gli operatori economici che svolgono attività di call center su numerazioni nazionali devono, nel termine di 60 giorni a decorrere alla data di entrata in vigore della presente legge, iscriversi presso il Registro degli operatori di comunicazione di cui alla delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 666/08/CONS del 26 novembre 2008, comunicando, altresì, tutte le numerazioni telefoniche messe a disposizione del pubblico ed utilizzate per i suddetti servizi. Tale obbligo di iscrizione sussiste anche a carico dei soggetti terzi affidatari dei servizi di call center e deve essere contemplato nel contratto di affidamento del servizio.
  12. L'inosservanza dell'obbligo di cui al comma 11 comporta l'applicazione di una sanzione pecuniaria amministrativa pari a 50.000 euro.».