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Legislatura XVII

Proposta emendativa 35.035. in V Commissione in sede referente riferita al C. 4127-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 23/11/2016  [ apri ]
35.035.(nuova formulazione)
approvato

  Dopo l'articolo 35 inserire il seguente:

Art. 35-bis.
(Reversibilità).

  1. Le pensioni a favore dei superstiti di assicurato e pensionato, nell'ambito del regime dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme esclusive o sostitutive di detto regime, nonché della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, limitatamente a quelle percepite dagli orfani, concorrono alla formazione del reddito complessivo di cui all'articolo 8 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per l'importo eccedente euro 1.000.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017 con le seguenti: di 263,3 milioni di euro per l'anno 2017 e di 260 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018.