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Legislatura XVII

Proposta emendativa 35.032. in V Commissione in sede referente riferita al C. 4127-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 23/11/2016  [ apri ]
35.032.(nuova formulazione)
approvato

  Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.
(Fondo di Solidarietà per il Settore Pesca).

  1. Al fine di garantire continuità del reddito degli operatori del settore pesca, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali da adottare entro 60 giorni dalla sottoscrizione di accordi e contratti collettivi da parte delle organizzazioni sindacali e imprenditoriali del settore comparativamente più rappresentative a livello nazionale, a norma dell'articolo 26 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, e comunque entro e non oltre il 31 marzo 2017, presso l'Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS) è istituito il Fondo di Solidarietà per il Settore Pesca (FOSPE) di seguito denominato Fondo.
  2. Il Fondo è costituito da una dotazione iniziale pari a 1 milione di euro a carico del bilancio dello Stato per l'anno 2017 e da contribuzione ordinaria, ripartita tra datori di lavoro e lavoratori nella misura, rispettivamente, di due terzi e di un terzo, in misura tale da garantire un flusso costante di risorse sufficiente all'avvio dell'attività e alla gestione del Fondo a regime, da individuare anche in relazione all'importo stimato delle prestazioni da erogare, alle compatibilità finanziarie e agli obblighi di equilibrio di bilancio di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, ed ai livelli retributivi stabiliti dalla contrattazione collettiva nazionale delle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative, nel limite massimo pari a due terzi dell'aliquota prevista dall'articolo 20 della legge 8 agosto 1972, n. 457.
  3. Il Fondo eroga prestazioni e relative coperture figurative ai dipendenti e comunque a tutti gli imbarcati delle imprese di pesca nonché a quelli delle cooperative di pesca, ivi compresi i soci lavoratori ed i soci delle cooperative della piccola pesca di cui alla legge n. 250 del 13 marzo 1958, nel caso di arresto temporaneo obbligatorio deciso dalle Autorità pubbliche competenti nonché nel caso di sospensioni temporanee dell'attività di pesca per condizioni meteorologiche avverse, e per ogni altra causa – organizzativa o ambientale – non imputabile al datore di lavoro, prevista dagli accordi e contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni sindacali e imprenditoriali del settore comparativamente più rappresentative a livello nazionale.
  4. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali effettua un monitoraggio sul tasso di adesione al Fondo da parte dei soggetti di cui al comma 3 e presenta una relazione alle competenti commissioni parlamentari entro il 31 ottobre 2017 sullo stato di attuazione del Fondo, sul suo funzionamento e sul tasso di adesione rilevato.
  5. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo si applicano al FOSPE gli articoli da 26 a 40 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali apportare le seguenti modificazioni:
  2017: – 1.000.000