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Legislatura XVII

Proposta emendativa 25.57. in V Commissione in sede referente riferita al C. 4127-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 23/11/2016  [ apri ]
25.57.(nuova formulazione)
approvato

  Al comma 4, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: In deroga all'articolo 67-duodecies, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, il termine per recedere dal contratto di assicurazione di cui al presente articolo è di 14 giorni.

  Conseguentemente:
   al comma 5, terzo periodo, sopprimere le parole:, se di importo non superiore a 75.000 euro;
   sostituire il comma 7 con il seguente: 7. I datori di lavoro del settore privato del richiedente, gli enti bilaterali o i fondi di solidarietà di cui agli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, possono, previo accordo individuale con il lavoratore, incrementare il montante contributivo individuale maturato da quest'ultimo, versando all'INPS in un'unica soluzione, alla scadenza prevista per il pagamento dei contributi del mese di erogazione della prima mensilità dell'APE, un contributo non inferiore, per ciascun anno o frazione di anno di anticipo rispetto alla maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia, all'importo determinato ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184. Al contributo di cui al periodo precedente si applicano le disposizioni sanzionatorie e di riscossione previste dall'articolo 116, comma 8, lettera a), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, per i contributi previdenziali obbligatori;
   al comma 18, secondo periodo, sostituire le parole: nel limite di 8.000 euro annui con le seguenti: dipendente o parasubordinato entro gli 8.000 euro annui e dei redditi derivanti da attività di lavoro autonomo entro i 4.800 euro annui.