Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:
Art. 21-bis.
(Criteri di determinazione dell'importo dell'indennizzo in favore di figli di vittime di reati intenzionali violenti).
1. All'articolo 11, comma 3, della legge 7 luglio 2016, n. 122, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ed in particolare, in caso di omicidio commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa, ai figli della vittima».