Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:
Art. 21-bis.
(Sviluppo del sistema nazionale di ciclovie turistiche).
1. Per lo sviluppo del sistema nazionale di ciclovie turistiche di cui all'articolo 1, comma 640, primo periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è autorizzata l'ulteriore spesa di euro 13 milioni di euro per l'anno 2017, di 30 milioni di euro per l'anno 2018 e di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2024.
2. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate a progetti individuati con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Conseguentemente, alla Tabella B, voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportare le seguenti variazioni:
2017: – 13.000.000;
2018: – 30.000.000;
2019: – 40.000.000.