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Legislatura XVII

Proposta emendativa 19.01. in V Commissione in sede referente riferita al C. 4127-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 23/11/2016  [ apri ]
19.01.
approvato
(nuova riformulazione)

  Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19-bis.
(Misure per l'attuazione del progetto dell'Area Expo 2015).

  1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è nominato il Commissario straordinario per la liquidazione della società EXPO 2015 S.p.A. in liquidazione.
  2. Gli organi sociali di EXPO 2015 S.p.A. in liquidazione decadono alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1.
  3. I poteri attribuiti al Collegio dei liquidatori ai sensi dell'articolo 2489, primo comma, del codice civile, sono assunti dal Commissario straordinario per la liquidazione di EXPO 2015 S.p.A. in liquidazione. Al fine di limitare l'assunzione di ulteriori oneri a carico della procedura liquidatoria di EXPO 2015 S.p.A. in liquidazione, contenendone gli effetti sulle pubbliche finanze, per lo svolgimento dei compiti di cui al presente articolo, il Commissario Straordinario si avvale del personale e delle strutture di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 maggio 2013.
  4. Il contributo economico-patrimoniale a carico dei soci di EXPO 2015 S.p.a. in liquidazione, così come individuato nel progetto di liquidazione adottato dal Collegio dei liquidatori non può, in nessun caso, essere complessivamente superiore a 23.690.000 euro.
  5. Il Ministero dell'economia e delle finanze, la Regione Lombardia, il Comune di Milano, la Città Metropolitana Milano, la Camera di Commercio di Milano assicurano, ciascuno in proporzione alla partecipazione al capitale della società, le risorse necessarie alla integrale copertura del fondo di liquidazione, nella misura massima di cui al comma 4.
  6. Il contributo economico-patrimoniale a carico dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze è individuato in misura non superiore a 9.460.000 euro. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  7. In deroga a quanto previsto all'articolo 2490, primo comma, del codice civile, le risorse di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze, fissate nella misura massima di cui al comma 6, primo periodo, destinate alla copertura del Fondo di liquidazione di EXPO 2015 S.p.A. in liquidazione sono riconosciute, per ciascuna delle annualità comprese tra il 1o gennaio 2017 e il 31 dicembre 2021, in via anticipata, nella misura massima, rispettivamente, di 4.810.000 euro per il 2017, di 1.480.000 euro per il 2018, di 1.230.000 euro per il 2019, di 1.060.000 euro per il 2020 e di 880.000 euro per il 2021. Il Commissario straordinario presenta, con cadenza annuale, al Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze il rendiconto delle attività di liquidazione, che dovrà concludersi entro il 2021. Fermo restando quanto previsto ai commi 4 e 6, il riconoscimento, entro il loro limite massimo, delle somme relative alle annualità successive al 2017 è posto a conguaglio con la differenza tra quanto già corrisposto in via anticipata nell'annualità precedente e gli oneri effettivamente sostenuti dal Commissario straordinario nello stesso periodo di riferimento.
  8. Agli oneri di cui al comma 7, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
  9. Al fine di dare compiuta attuazione al progetto di valorizzazione dell'area EXPO 2015 di cui all'articolo 5 del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9, è autorizzata la spesa di 8 milioni di euro per il 2017 per l'avvio delle attività di progettazione propedeutiche alla realizzazione delle strutture per il trasferimento dei dipartimenti scientifici dell'Università degli studi di Milano.
  10. Agli oneri di cui al comma 9 si provvede, per l'importo di 3 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 1, lettera d) della legge 19 ottobre 1999, n. 370, e, per l'importo di 5 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 870, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
  11. La società AREXPO S.p.A. può, sulla base di convenzioni, avvalersi della collaborazione degli uffici tecnici e amministrativi dei propri soci pubblici, nonché delle rispettive società in house a questi ultimi.
  12. All'articolo 1, della legge 7 aprile 2014 n. 56, sono soppressi i seguenti periodi:
   a) al comma 49 l'ultimo periodo;
   b) al comma 49-bis il quinto periodo;
   c) al comma 49-ter il quarto e quinto periodo.

  13. È abrogato il comma 775 dell'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
  14. Gli enti pubblici non economici strumentali degli enti locali e regionali soci di EXPO 2015 S.p.A. per le attività strettamente funzionali alla manutenzione degli investimenti di compensazione ambientale e per il paesaggio rurale realizzati per l'esposizione universale, fermo restando il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, possono procedere, anche in deroga agli specifici vincoli assunzionali e finanziari previsti dalla legislazione in materia di personale, ad assunzione di personale a tempo determinato con durata fino al 31 dicembre 2019.