Dopo l'articolo 17, inserire il seguente:
Art. 17-bis.
(Estensione dell'ambito applicativo del Fondo istituito a norma del comma 312 della legge di stabilità 2016 includendo gli imputati ammessi alla prova).
1. All'articolo 1, comma 312, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo le parole: «legge 26 luglio 1975, n. 354,» sono inserite le seguenti: «dei soggetti impegnati in lavori di pubblica utilità ai sensi dell'articolo 186, comma 9-bis, e dell'articolo 187, comma 8-bis, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dell'articolo 73, comma 5-bis, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e dell'articolo 168-bis del codice penale,».
2. Per le finalità di cui al comma 1, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 312, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è integrato di 3 milioni di euro per l'anno 2017.
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero della giustizia, apportare la seguente variazione:
2017: – 3.000.000.