stampa
Legislatura XVII

Proposta emendativa 12.09. in V Commissione in sede referente riferita al C. 4127-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 23/11/2016  [ apri ]
12.09.(nuova formulazione)
approvato

  Dopo l'articolo 12 aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Regime fiscale agevolato per gli operatori bancari di finanza etica e sostenibile).

  1. Al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, dopo l'articolo 111 è inserito il seguente:
  «Art. 111-bis.(Finanza etica e sostenibile). – 1. Sono operatori bancari di finanza etica e sostenibile quelle banche che conformano la propria attività ai seguenti principi:
   a) valutano i finanziamenti erogati a persone giuridiche secondo standard di rating etico internazionalmente riconosciuti, con particolare attenzione all'impatto sociale e ambientale;
   b) danno evidenza pubblica, almeno annualmente, anche via web, dei finanziamenti erogati di cui alla lettera a), tenuto conto delle vigenti normative a tutela della privacy;
   c) devolvono almeno il 20 per cento del proprio portafoglio crediti a organizzazioni non profit o imprese sociali con personalità giuridica, come definite dalla normativa vigente;
   d) non distribuiscono profitti, ma li reinvestono nella propria attività;
   e) adottano un sistema di governance e un modello organizzativo a forte orientamento democratico e partecipativo, caratterizzato da un azionariato diffuso;
   f) adottano politiche retributive tese a contenere al massimo la differenza tra la remunerazione maggiore e quella media della banca, il cui rapporto comunque non può superare il valore di 5».

  2. Non concorre a formare il reddito imponibile di cui all'articolo 81 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, degli operatori bancari di finanza etica e sostenibile una quota pari al 75 per cento delle somme destinate a incremento del capitale proprio.
  3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, stabilisce, con proprio decreto, le norme di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo e dalle quali non possono derivare oneri a carico della finanza pubblica superiori a 1 milione di euro in ragione annua a decorrere dall'anno 2017.
  4. L'agevolazione di cui al presente articolo è riconosciuta nel rispetto dei limiti di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis».

  Conseguentemente, all'articolo 78, comma 1, sostituire le parole: nel limite di spesa di 24,4 milioni di euro annui, con le seguenti: nel limite di spesa di 23,4 milioni di euro annui.