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Legislatura XVII

Proposta emendativa 11.23. in V Commissione in sede referente riferita al C. 4127-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 23/11/2016  [ apri ]
11.23.(nuova formulazione)
approvato

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro il 31 gennaio 2017, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le percentuali di compensazione applicabili agli animali vivi della specie bovina e suina sono innalzate, per l'anno 2017, rispettivamente in misura non superiore al 7,7 per cento e all'8 per cento. L'attuazione delle disposizioni di cui al precedente periodo non può comportare minori entrate superiori a 20 milioni di euro.
  1-ter. Il comma 3 dell'articolo 66 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è abrogato. Le risorse residue disponibili del Fondo di investimento nel capitale di rischio previsto dal decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 22 giugno 2004, n. 182, per gli interventi di cui al citato comma 3 dell'articolo 66 della legge n. 289 del 2002, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono versate dall'ISMEA all'entrata del bilancio dello Stato, nel limite di 9 milioni di euro per il 2017.

  Conseguentemente:
   all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017 con le seguenti: di 290 milioni di euro per l'anno 2017 e di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018;
   alla tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente variazione:
   2017: – 1.000.000.