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Legislatura XVII

Proposta emendativa 0.33.021.8. in V Commissione in sede referente riferita al C. 4127-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 23/11/2016  [ apri ]
0.33.021.8.
inammissibile

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 33-bis.
(Opzione Donna).

  1 All'articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004, n. 243, le parole: «fino al 31 dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2018». Il termine del 31 dicembre 2018 di cui al comma 9 dell'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 243, come modificato dal presente comma, deve intendersi come termine ultimo entro il quale è possibile perfezionare i requisiti per l'accesso al regime ivi previsto.

  Conseguentemente, alla Tabella A, apportare le seguenti variazioni:
   1) alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2017: – 76.000.000;
   2018: – 76.000.000;
   2019: – 76.000.000.
   alla voce Ministero dello sviluppo economico, apportare le seguenti variazioni:
   2017: – 4.000.000;
   2018: – 4.000.000;
   2019: – 4.000.000.
   alla voce Ministero della giustizia, apportare le seguenti variazioni:
   2017: – 10.000.000;
   2018: – 10.000.000;
   2019: – 10.000.000.
   alla voce Ministero dell'ambiente, apportare le seguenti variazioni:
   2017: – 3.000.000;
   2018: – 3.000.000;
   2019: – 3.000.000.
   alla voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportare le seguenti variazioni:
   2017: – 5.000.000;
   2018: – 5.000.000;
   2019: – 5.000.000.
   alla voce Ministero delle politiche agricoli e forestali, apportare le seguenti variazioni:
   2017: – 5.000.000;
   2018: – 5.000.000;
   2019: – 5.000.000.

   alla voce Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, apportare le seguenti variazioni:
   2017: – 5.000.000;
   2018: – 5.000.000;
   2019: – 5.000.000.
   alla voce Ministero del lavoro, apportare le seguenti variazioni:
   2016: – 1.000.000;
   2017: – 1.000.000;
   2018: – 1.000.000.

  2) all'articolo 89, dopo il comma 18, aggiungere il seguente:
  18-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica per un importo pari 2.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017. Entro la data del 15 luglio 2017, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurino minori spese pari a 2.000 milioni di euro per l'anno 2017. Entro la data del 15 gennaio 2018, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti normativi che assicurino 2.000 milioni di euro per l'anno 2018 e 2.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019.

em. 33.021.