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Legislatura XVII

Proposta emendativa 47.04. in V Commissione in sede referente riferita al C. 4127-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 22/11/2016  [ apri ]
47.04.
approvato

  Dopo l'articolo 47, inserire il seguente:

Art. 47-bis.
(Nuove fonti di alimentazione del Fondo per l'indennizzo in favore delle vittime).

  1. Al decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 7, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 9, il comma 1 è sostituito dal seguente:
  «1. L'importo dovuto a titolo di sanzione pecuniaria civile è recuperato secondo le disposizioni stabilite dalla parte VII del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115»;
   b) all'articolo 10, comma 1, le parole: «devoluto a favore della Cassa delle ammende» sono sostituite dalle seguenti: «versato all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato al pertinente capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'interno riguardante il Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti, per le finalità di cui all'articolo 11 della legge 7 luglio 2016, n. 122».

  2. All'articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, all'alinea dopo le parole: «30 maggio 2002, n. 115,» sono inserite le seguenti: «nonché alle sanzioni pecuniarie civili di cui al decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 7,».