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Legislatura XVII

Proposta emendativa 65.151. in V Commissione in sede referente riferita al C. 4127-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 21/11/2016  [ apri ]
65.151.

  Apportare le seguenti modifiche:
   1) ai commi 33 e 34 sopprimere le parole: e alle Province autonome di Trento e Bolzano;
   2) al comma 37 sopprimere le parole: e provincia autonoma;
   3) dopo il comma 39, inserire i seguenti:
  39-bis. Le disposizioni recate dai commi 39-ter e 39-quater sono approvate ai sensi e per gli effetti dell'articolo 104 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e successive modificazioni.
  39-ter. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243 e in coerenza con il patto di cui alla legge 23 dicembre 2014, n. 190 al fine di favorire gli investimenti, da realizzare attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti per gli anni dal 2017 al 2030, sono assegnati alle Province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 10 della citata legge n. 243 del 2012, spazi finanziari nell'importo di 70 milioni di euro per ciascuna provincia nell'anno 2017 e 50 milioni di euro annui per ciascuna provincia per gli anni 2018-2030.
  39-quater. Il concorso previsto in capo alla Regione Trentino Alto-Adige e alle Province autonome di Trento e di Bolzano in termini di saldo netto da finanziare a decorrere dall'esercizio 2017 e in termini anche di indebitamento netto o decorrere dal 2018 dall'articolo 79 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 può essere assicurato mediante contributi posti a carico dei medesimi enti da corrispondere anche mediante compensazioni a valere su somme dovute dallo Stato a qualsiasi titolo, con esclusione dei residui passivi perenti e ivi compresi i gettiti arretrati inerenti devoluzioni di tributi erariali, previa intesa tra ciascun ente e il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, entro il 30 aprile di ogni anno.
  39-quinquies. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dal comma 39-ter, pari a 50 milioni di euro nel 2017, 73 milioni di euro nel 2018, 98 milioni di euro nel 2019, 103 milioni di euro nel 2020, 101 milioni di euro nel 2021, 100 milioni di euro annui dal 2022 al 2030, 65 milioni di euro nel 2013, 38 milioni di euro nel 2032 e 12 milioni di euro nel 2033, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008 n. 189.

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