Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 1, comma 347, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Alle spese di personale assunto con contratto a tempo determinato ai sensi del presente comma, fermo restando il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica previsti per gli enti territoriali, non si applicano fino al 31 dicembre 2019 i limiti di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, e le vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa di personale».